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Regolamento del Ministero dell’Ambiente per i residui di produzione: “sottoprodotto” o rifiuto.

05 Aprile -  Lo scorso 2 marzo è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 ottobre 2016, n. 264, “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. Il Decreto, in continuità con quanto espresso nella definizione di rifiuto all’art. 184 bis del dlgs. 152/2006 (“Codice Ambiente”), ha definito per specifiche categorie di residui produttivi un elenco delle principali norme che ne regolamentano l'impiego. Pertanto, promuove l’utilizzo di sostanze e prodotti che derivando da processi produttivi possano essere esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ampliando e regolamentando il processo di recupero di tali materiali.

Il Decreto individua, infatti, all’art. 2 una serie di definizioni utili al processo: 

- prodotto - ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica;

- residuo di produzione - ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; 

- sottoprodotto - un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del dlgs. 152/ 2006.

Per consultare il Testo del decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17G00023/sg